Che cos’è l’anagrafe canina?
E’ un sistema di registrazione, informatizzato, dei cani presenti nel territorio regionale istituito in riferimento alla Legge Regionale 20 gennaio 1997 e succ. modd. presso i Servizi Veterinari di ogni Zona Territoriale delle ASL italiane e presso i Medici Veterinari liberi professionisti abilitati ad accedere all’anagrafe canina informatizzata regionale.
Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l’animale nel secondo mese di vita (cioè tra i 30 ed i 60 giorni), mediante l’applicazione del microchip.
L’applicazione avviene con inoculazione sottocutanea al lato sinistro del collo di un chip della grandezza di un “chicco di riso”, già predisposto in una siringa sterile monouso.
Tale intervento è considerato un atto medico-veterinario, e deve essere effettuato esclusivamente:
a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
b) da veterinari libero professionisti che siano stati abilitati ad accedere
all’anagrafe canina regionale.
Il certificato di iscrizione in anagrafe canina, debitamente stampato e controfirmato da veterinario e proprietario, deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
Chi è tenuto a farlo?
I proprietari o i detentori dei cani a qualsiasi titolo (affezione o commercio).
I proprietari o detentori di cani provenienti da altre Regioni o dall’Estero provvedono a farne denuncia entro 10 giorni ai Servizi di Sanità Animale.
Secondo l’ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008 il proprietario o il detentore di cani di eta’ superiore ai due mesi ha avuto a disposizione trenta giorni dalla data di entrata in vigore per identificare e registrare il proprio cane, così come, negli stessi termini, chi avesse avuto cani gia’ identificati ma non ancora registrati, e’ stato obbligato a provvedere alla registrazione.
Chi non deve farlo?
Le disposizioni della nuova Ordinanza non si applicano ai cani già identificati, in conformità alla legge 14 agosto 1991, n. 281 e alla Legge Regionale 10 del 1997.
Quindi anche i cani contraddistinti da tatuaggio leggibile e gia’ iscritti nell’anagrafe canina sono in regola con la normativa attuale e non devono effettuare alcuna nuova registrazione.
Cosa segnalare?
- la scomparsa
- la morte
- il trasferimento a qualsiasi titolo dell’animale
A chi segnalare?
Ai Servizi di Sanità animale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Zone Territoriali – ASURLa scomparsa dell’animale va segnalata immediatamente con il mezzo di comunicazione più veloce, cui seguirà entro tre giorni comunicazione scritta che necessita di conferma entro cinque giorni dall’evento.
La morte dell’animale entro il secondo giorno successivo all’evento, per consentire eventualmente al servizio veterinario l’accertamento delle cause di morte, anche in questo caso confermata per iscritto entro cinque giorni dall’evento.
La segnalazione di trasferimento deve essere fatta, entro 15 giorni, per iscritto e controfirmata dal nuovo proprietario
Per la violazione delle norme su esposte si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- da € 77,47 a € 232,40 per la mancata iscrizione o non segnalazione di morte, scomparsa o trasferimento e non segnalazione di trasferimento da altra Regione;
- da € 103,29 a € 258,23 per la non applicazione del microchip;
Se acquisto un cane?
Poiché è vietata la vendita di cani di eta’ inferiore ai due mesi, nonchè di cani non identificati e registrati bisogna fare attenzione al momento dell’acquisto che ogni regola sia stata rispettata.
Dopodiché è sufficiente recarsi presso il Servizio Sanità Animale della propria Zona territoriale – ASUR per aggiornare i dati, presenti nell’Anagrafe canina regionale, in relazione all’avvenuto passaggio di proprietà.